Quando l’ambulanza arriva in ritardo

Scatta la responsabilità penale per l’operatore del 118 che, dopo aver ricevuto la telefonata del paziente o di un suo familiare rivolta a ottenere con urgenza un’ambulanza, sottovaluta la gravità del caso e ritarda l’invio del mezzo di soccorso.

Che cosa è accaduto

La decisione è stata presa dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 40036/2016 del 27.09.2016 sancisce il proprio parere in merito a quanto accaduto ad una giovane vittima. La madre del malato, colto da una crisi epilettica, telefonava al 118 per chiedere il pronto intervento di un’ambulanza. La donna, però, si sentì rassicurare dall’operatore: la signora doveva attendere la fine della crisi, che sarebbe passata da sola, e solo in caso di aggravamento richiedere il trasporto urgente in ospedale, richiamando il numero d’urgenza. Cosa effettivamente accaduta quando, al peggioramento delle condizioni del figlio, la signora ha richiamato il 118.

Le responsabilità del 118

Secondo la Cassazione, il sanitario preposto al 118 deve curarsi di assumere quante più informazioni possibili, precise e dettagliate, sullo stato di salute del giovane malato onde valutare la situazione di urgenza. In particolare egli deve informarsi sulle funzioni vitali del paziente (coscienza, respiro, circolazione e altro). È colpevole anche se, in tali casi e nonostante l’urgenza, suggerisca un trasporto privato dell’interessato («Se vedete che non passa, lo portate in ospedale», citando testualmente parte delle trascrizioni della conversazione telefonica). L’operatore non può sottovalutare i sintomi riportati al telefono e, sostituendosi al medico per la diagnosi, eludere la richiesta di urgente intervento dell’ambulanza o ritardare nell’invio.

Si legge in sentenza: la donna «è stata dirottata verso un nulla di fatto che significava la mancata presa in carico del paziente, al contempo demandando al congiunto le successive opzioni di assistenza sul presupposto (peraltro ignoto) che non era la prima crisi epilettica e che sarebbe passata come le altre precedenti».