Medico si rifiuta di salire sull’ambulanza: è omissione di atti d’ufficio?
La Corte di Cassazione Penale, tramite la sentenza n. 2060 del 2012, risponde con un chiaro “Sì”. Se il medico si rifiuta di salire su un’ambulanza per prestare soccorso ad un ferito in gravi condizioni si tratta di omissione d’atti di ufficio.
Stando al caso in particolare, il medico in servizio presso la guardia medica si rifiuta di salire a bordo del mezzo d’emergenza del 118 per soccorrere un minore. Il medico, nonostante fosse stato avvertito dalla Centrale Operativa del 118 delle gravi condizioni del bambino, rimane a terra senza prestare soccorso.
La Corte specifica che a concorrere nella colpa rientra l’art. 328 del Codice Penale, riferito al delitto di pericolo, poiché non si tiene conto tanto di un danno diretto derivato dal comportamento negligente del medico, quanto la possibilità che la sua condotta possa produrre un danno o una lesione: cosa ancora più ovvia e chiara di fronte alla denuncia di emergenza del personale della Croce Rossa, della Centrale Operativa del 118 e dei familiari della vittima. La volontà dell’imputato di separare il proprio rifiuto a salire sull’automezzo di soccorso e la volontà di prestare soccorso non è quindi stata accolta, dal momento che secondo la Corte e vista la situazione d’emergenza, il professionista sarebbe dovuto intervenire tempestivamente (e non recarsi al domicilio del paziente con il proprio mezzo, peraltro senza riuscire a trovare il giusto indirizzo)