IL MEDICO NON HA COLPE, MA L’INTERVENTO HA SERIE COMPLICAZIONI INVALIDANTI: IL PAZIENTE VA RISARCITO!

È quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (terza sezione civile, sentenza n. 2177/2016) laddove il paziente non risulta essere stato adeguatamente informato sui rischi possibili e sulle complicazioni prevedibili dell’intervento.

Il caso riguarda una paziente operata ad entrambi gli occhi che a distanza di qualche tempo perdeva i due terzi della vista. Richiedeva quindi il risarcimento del danno subito lamentando di non aver ricevuto adeguata informativa sui rischi e complicanze sostenendo che se avesse saputo, non si sarebbe sottoesposta all’intervento.

La corte di appello respingeva la richiesta sostenendo – erratamente – come la consegna dell’opuscolo informativo ed il rimando del medico a quanto in esso contenuto, doveva essere ritenuto sufficiente al fine di assolvere gli obblighi informativi tali da ottenere un consenso consapevole e informato.

Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte di Cassazione, rammentando le modalità ed ai caratteri del consenso alla prestazione medica, che, anzitutto, deve essere personale, specifico ed esplicito, nonché reale ed effettivo oltre che pienamente consapevole. La Suprema Corte ha altresì puntualizzato come la sottoscrizione di un modello del tutto generico (da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente medesimo abbia ottenuto in modo esaustivo adeguate informazioni), non adempie all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato.